Avvocato diritto di famiglia a Scandicci
Trasferimento della residenza del figlio minore senza consenso
Il trasferimento della residenza del figlio minore in un’altra città, senza il consenso dell’altro genitore, è una delle problematiche più frequenti nelle controversie di diritto di famiglia, soprattutto nei casi di separazione o affidamento condiviso.
L’Avvocato Agnese Milianelli, con studio a Scandicci, in Via Faldi n. 21, fornisce assistenza legale qualificata a genitori che si trovano ad affrontare situazioni di conflitto legate al cambio di residenza del minore, tutelando in modo prioritario l’interesse del figlio.
È possibile trasferire il figlio minore senza il consenso dell’altro genitore?
La risposta è no.
Ai sensi dell’articolo 337-ter del Codice Civile, la scelta della residenza abituale del minore rientra tra le decisioni di maggiore interesse e deve essere assunta congiuntamente da entrambi i genitori.
In mancanza di accordo:
- il trasferimento non può essere deciso unilateralmente;
- è necessario presentare un ricorso al Tribunale;
- sarà il giudice a valutare quale soluzione sia più conforme al superiore interesse del minore.
Un trasferimento non autorizzato può comportare conseguenze rilevanti, tra cui la modifica del collocamento o dell’affidamento.
Trasferimento del genitore e tutela della bigenitorialità
Il genitore ha il diritto costituzionale di scegliere la propria residenza. Tuttavia, quando è coinvolto un figlio minore, tale diritto deve essere bilanciato con:
- il diritto del minore alla bigenitorialità;
- la necessità di garantire stabilità affettiva, scolastica e relazionale.
Il giudice valuta se il minore debba seguire il genitore che si trasferisce o restare nella residenza abituale con l’altro genitore, tenendo conto delle specifiche esigenze familiari.
Come decide il giudice nei casi di trasferimento del minore
Nei procedimenti relativi al trasferimento della residenza del figlio, il Tribunale prende in considerazione diversi elementi, tra cui:
- le motivazioni del trasferimento (lavorative, familiari, economiche);
- la distanza geografica e l’impatto sulla frequentazione dell’altro genitore;
- l’età del minore e il suo bisogno di stabilità;
- la presenza di una rete familiare e sociale nel nuovo luogo;
- la capacità di garantire un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
- la volontà del minore, se compatibile con la sua età.
Ogni decisione è adottata esclusivamente nell’ottica del benessere psicofisico del minore.
Le possibili decisioni del Tribunale
Il giudice può:
- autorizzare il trasferimento del minore, rimodulando tempi e modalità di visita;
- negare l’autorizzazione, mantenendo la residenza abituale;
- modificare il collocamento del figlio;
- nei casi più gravi, rivedere il regime di affidamento.
Per questo motivo è fondamentale affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia sin dalle prime fasi del conflitto.
Avvocato Agnese Milianelli – Studio legale a Scandicci
L’Avvocato Agnese Milianelli, con studio a Scandicci (FI), Via Faldi n. 21, offre consulenza e assistenza legale in materia di:
- trasferimento della residenza del figlio minore
- affidamento condiviso ed esclusivo
- separazione e divorzio con figli
- tutela della bigenitorialità
- procedimenti dinanzi al Tribunale di Firenze
Lo Studio assiste clienti di Scandicci, Firenze e comuni limitrofi, garantendo un approccio professionale, attento e personalizzato.
📍 Studio Legale Avvocato Agnese Milianelli
📌 Via Faldi n. 21 – 50018 Scandicci (FI)
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